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Art. 1577. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Necessita' di riparazioni.

Dispositivo

Art. 1577.

(Necessita' di riparazioni).


Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.


Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.


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