Art. 1577. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Necessita' di riparazioni.
Dispositivo
Art. 1577.
(Necessita' di riparazioni).
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione