Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1583. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mancato godimento per riparazioni urgenti.

Dispositivo

Art. 1583.

(Mancato godimento per riparazioni urgenti).


Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.


Articoli correlati nel Codice civile 2020

Ratio Legis


Spiegazione