Art. 1615. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Gestione e godimento della cosa produttiva.
Dispositivo
Art. 1615.
(Gestione e godimento della cosa produttiva).
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformita' della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilita' della cosa.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione