Art. 1617. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi del locatore.
Dispositivo
Art. 1617.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione