Art. n°
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Art. 1705. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mandato senza rappresentanza.

Dispositivo

Art. 1705.

(Mandato senza rappresentanza).


Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.


I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che cio' possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.



Ratio Legis


Spiegazione