Art. 1705. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mandato senza rappresentanza.
Dispositivo
Art. 1705.
(Mandato senza rappresentanza).
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che cio' possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione