Art. 1706. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Acquisti del mandatario.
Dispositivo
Art. 1706.
(Acquisti del mandatario).
Il mandante puo' rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario e' obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione