Art. 2146. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Conferimento delle scorte.
Dispositivo
Art. 2146.
(Conferimento delle scorte).
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione