Art. n°
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Art. 2146. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Conferimento delle scorte.

Dispositivo

Art. 2146.

(Conferimento delle scorte).


Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.


Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.



Ratio Legis


Spiegazione