Art. 2149. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di subconcessione.
Dispositivo
Art. 2149.
(Divieto di subconcessione).
Il mezzadro non puo' cedere la mezzadria, ne' affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione