Art. 2151. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Spese per la coltivazione.
Dispositivo
Art. 2151.
(Spese per la coltivazione).
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione