Art. n°
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Art. 2206. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pubblicita' della procura.

Dispositivo

Art. 2206.

(Pubblicita' della procura).


La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.


In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.



Ratio Legis


Spiegazione