Art. 2212. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Dispositivo
Art. 2212.
(Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi).
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresi' legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione