Art. 2208. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' personale dell'institore.
Dispositivo
Art. 2208.
(Responsabilita' personale dell'institore).
L'institore e' personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo' agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione