Art. 2256. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Uso illegittimo delle cose sociali.
Dispositivo
Art. 2256.
(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione