Art. 2261. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Controllo dei soci.
Dispositivo
Art. 2261.
(Controllo dei soci).
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societa' sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione