Art. 2257. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Amministrazione disgiuntiva.
Dispositivo
Art. 2257.
(Amministrazione disgiuntiva).
((La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.))
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione