Art. n°
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Art. 2274. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.

Dispositivo

Art. 2274.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).


Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.



Ratio Legis


Spiegazione