Art. 2278. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Poteri dei liquidatori.
Dispositivo
Art. 2278.
(Poteri dei liquidatori).
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione