Art. n°
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Art. 2278. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri dei liquidatori.

Dispositivo

Art. 2278.

(Poteri dei liquidatori).


I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.


Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.



Ratio Legis


Spiegazione