Art. 2279. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di nuove operazioni.
Dispositivo
Art. 2279.
(Divieto di nuove operazioni).
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione