Art. 375. Cpc2020
Pronuncia in camera di consiglio.
Dispositivo
(Pronuncia in camera di consiglio).
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.Legge 31 agosto 2016, n. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 25 ottobre 2016, n. 197));((152))
3)((NUMERO ABROGATO DAL D.Legge 31 agosto 2016, n. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 25 ottobre 2016, n. 197));((152))
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
((La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio)).((152))
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AGGIORNAMENTO (67)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Ratio Legis
Spiegazione