Art. 385. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Provvedimenti sulle spese.
Dispositivo
Art. 385.
(Provvedimenti sulle spese).
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
((COMMA ABROGATO DALLA Legge 18 giugno 2009, n. 69)).
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione