Art. n°
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Art. 385. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimenti sulle spese.

Dispositivo

Art. 385.

(Provvedimenti sulle spese).


La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.


Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.


Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.


((COMMA ABROGATO DALLA Legge 18 giugno 2009, n. 69)).


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Ratio Legis


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