Art. n°
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Art. 379. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Discussione.

Dispositivo

Art. 379.

(Discussione).


All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.


((Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese)).((152))


((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.Legge 31 agosto 2016, n. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 25 ottobre 2016, n. 197)).((152))


((Non sono ammesse repliche)).((152))


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AGGIORNAMENTO (152)


Il D.Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".


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Ratio Legis


Spiegazione