Art. n°
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Art. 486. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forma delle domande e delle istanze.

Dispositivo

Art. 486.

(Forma delle domande e delle istanze).


Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.



Ratio Legis


Spiegazione