Art. 487. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma dei provvedimenti del giudice.
Dispositivo
Art. 487.
(Forma dei provvedimenti del giudice).
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione