Art. 489. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.
Dispositivo
Art. 489.
(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni).
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione