Art. n°
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Art. 489. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.

Dispositivo

Art. 489.

(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni).


Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.


In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.



Ratio Legis


Spiegazione