Art. 11-ter. Codice Industriale 2020
Marchio storico di interesse nazionale.
Dispositivo
(( (Marchio storico di interesse nazionale). ))
((1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalita' commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».))
Ratio Legis
Spiegazione
