Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 16. Codice Industriale 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rinnovazione

Dispositivo

Art. 16.

Rinnovazione


1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio


precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con Legge 27 aprile 1982, n. 243.


2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.


3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato


oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai rispettivi titolari.


4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della


registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.



Ratio Legis


Spiegazione