Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 17. Codice Industriale 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Registrazione internazionale

Dispositivo

Art. 17.

Registrazione internazionale


1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso


l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.


2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione


mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con Legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con Legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.


3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi


internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.



Ratio Legis


Spiegazione