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Art. 177. Codice Industriale 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Legittimazione all'opposizione

Dispositivo

Art. 177.

Legittimazione all'opposizione


1. Sono legittimati all'opposizione:


a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;


b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza;


c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;


d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.


((d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;


d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.))



Ratio Legis


Spiegazione