Art. 179. Codice Industriale 2020
Estensione della protezione
Dispositivo
Estensione della protezione
1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio
all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con Legge 28 aprile 1976, n. 424 ((oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano)), l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata
pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
Ratio Legis
Spiegazione