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Art. 181. Codice Industriale 2020

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Estinzione della procedura di opposizione

Dispositivo

Art. 181.

Estinzione della procedura di opposizione


1. La procedura di opposizione si estingue se:


a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;


((a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;


a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;))


b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;


c) l'opposizione e' ritirata;


d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;


e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.


((e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;


e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.))



Ratio Legis


Spiegazione