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Art. 182. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.

Dispositivo

Art. 182.

((Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.))


((In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.


Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa)).


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