Art. 195. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prelevamento dei beni mobili.
Dispositivo
Art. 195.
((Prelevamento dei beni mobili.))
((Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione)).
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Ratio Legis
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