Art. n°
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Art. 195. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prelevamento dei beni mobili.

Dispositivo

Art. 195.

((Prelevamento dei beni mobili.))


((Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione)).


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