Art. n°
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Art. 196. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.

Dispositivo

Art. 196.

((Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.))


((Se non si trovano i beni mobili che ii coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge)).


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