Art. 196. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.
Dispositivo
Art. 196.
((Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.))
((Se non si trovano i beni mobili che ii coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge)).
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