Art. n°
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Art. 317. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impedimento di uno dei genitori.

Dispositivo

Art. 317.

Impedimento di uno dei genitori.


Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.


((La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.))


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