Art. n°
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Art. 318. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Abbandono della casa del genitore.

Dispositivo

Art. 318.

Abbandono della casa del genitore.


Il figlio ((, sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,)) non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita' genitoriale)) ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.


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Spiegazione