Art. 318. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Abbandono della casa del genitore.
Dispositivo
Art. 318.
Abbandono della casa del genitore.
Il figlio ((, sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,)) non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita' genitoriale)) ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
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Ratio Legis
Spiegazione