Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 333. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Dispositivo

Art. 333.

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.


Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore)).


Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.


Articoli correlati nel Codice civile (cc)

Ratio Legis


Spiegazione