Art. 333. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Dispositivo
Art. 333.
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore)).
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione