Art. 437. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligo del donatario.
Dispositivo
Art. 437.
(Obbligo del donatario).
Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione