Art. 442. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Concorso di aventi diritto.
Dispositivo
Art. 442.
(Concorso di aventi diritto).
Quando piu' persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non e' in grado' di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorita' giudiziaria da' i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimita' della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilita' che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
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Ratio Legis
Spiegazione