Art. 445. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Decorrenza degli alimenti.
Dispositivo
Art. 445.
(Decorrenza degli alimenti).
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione