Art. 714. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Godimento separato di parte dei beni.
Dispositivo
Art. 714.
(Godimento separato di parte dei beni).
Puo' domandarsi la divisione anche quando uno o piu' coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione