Art. 726. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Stima e formazione delle parti.
Dispositivo
Art. 726.
(Stima e formazione delle parti).
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione