Art. 734. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divisione fatta dal testatore.
Dispositivo
Art. 734.
(Divisione fatta dal testatore).
Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta' del testatore.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione