Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 734. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divisione fatta dal testatore.

Dispositivo

Art. 734.

(Divisione fatta dal testatore).


Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.


Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta' del testatore.



Ratio Legis


Spiegazione