Art. 1242. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della compensazione.
Dispositivo
Art. 1242.
(Effetti della compensazione).
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
