Art. 1247. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Compensazione opposta da terzi garanti.
Dispositivo
Art. 1247.
(Compensazione opposta da terzi garanti).
Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
