Art. 1253. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della confusione.
Dispositivo
Art. 1253.
(Effetti della confusione).
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione