Art. n°
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Art. 1253. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della confusione.

Dispositivo

Art. 1253.

(Effetti della confusione).


Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.



Ratio Legis


Spiegazione