Art. 1255. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore.
Dispositivo
Art. 1255.
(Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore).
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione