Art. n°
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Art. 1255. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore.

Dispositivo

Art. 1255.

(Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore).


Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.



Ratio Legis


Spiegazione