Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1260. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cedibilita' dei crediti.

Dispositivo

Art. 1260.

(Cedibilita' dei crediti).


Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.


Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.



Ratio Legis


Spiegazione