Art. 1264. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
Dispositivo
Art. 1264.
(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
Ratio Legis
Spiegazione