Art. n°
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Art. 1264. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

Dispositivo

Art. 1264.

(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).


La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.


Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.



Ratio Legis


Spiegazione