Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1268. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Delegazione cumulativa.

Dispositivo

Art. 1268.

(Delegazione cumulativa).


Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.


Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.



Ratio Legis


Spiegazione