Art. n°
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Art. 1270. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Estinzione della delegazione.

Dispositivo

Art. 1270.

(Estinzione della delegazione).


Il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.


Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita' del delegante.



Ratio Legis


Spiegazione